ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
Oggi venticinque del mese di febbraio dell’anno 2013 alle ore 10:00 a Torreano (UD), in Via Qual n. 6, si sono riuniti per la costituzione dell’Associazione "PADMAMATI" le seguenti persone:
PEZZARINI CINZIA, cittadina italiana, nata a Udine (UD) il 15 ottobre 1968, residente a Torreano (UD) -33040- in Via Qual n. 6, IMPIEGATA, c.f.: PZZCNZ68R55L483A;
DRIOL ANNA MARIA, cittadina italiana, nata a Concordia Sagittaria (VE) il 26 giugno 1963, residente a Concordia Sagittaria (VE) –30023- in Via Claudia n. 195, OPERATORE SOCIO SANITARIO, c.f.: DRLNMR63H66C950F;
DUSI MASSIMO, cittadino italiano, nato a Verona (VR) il 6 dicembre 1954, residente a Bussolengo (VR) –37012- in Via Veneto n. 2, MAESTRO DI SCI, c. f.: DSUMSM54T06L781D;
MENOTTI VINCENZO, cittadino italiano, nato a Udine (UD) il 24 maggio 1944, residente a Udine (UD) –33100- in Via San Rocco n. 364, PENSIONATO, c.f.:MNTVCN44E24L483W;
I presenti chiamano a presiedere la riunione la sig.ra Pezzarini Cinzia la quale, con il consenso unanime dei presenti chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Menotti Vincenzo. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell’Associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all’unanimità dei voti dei presenti. I presenti deliberano inoltre che l’Associazione venga chiamata "PADMAMATI", con sede in Torreano (UD), -33040- Via Qual n. 6, ed in deroga a quanto previsto allo Statuto, con il consenso unanime dei soci fondatori presenti, nominano le seguenti persone per le cariche sotto indicate per il primo quinquennio di attività sociale:
Consiglio Direttivo composto da tre membri:
PEZZARINI CINZIA, cittadina italiana, nata a Udine (UD) il 15 ottobre 1968, residente a Torreano (UD) -33040- in Via Qual n. 6, IMPIEGATA, c.f.: PZZCNZ68R55L483A, Presidente Legale Rappresentante;
DUSI MASSIMO, cittadino italiano, nato a Verona (VR) il 6 dicembre 1954, residente a Bussolengo (VR)–37012- in Via Veneto n. 2, MAESTRO DI SCI, c.f.: DSUMSM54T06L781D, Vice Presidente;
DRIOL ANNA MARIA, cittadina italiana, nata a Concordia Sagittaria (VE) il 26 giugno 1963, residente a Concordia Sagittaria (VE)-30023-in Via Claudia n.195, OPERATORE SOCIO SANITARIO, c.f.:DRLNMR63H66C950F, Tesoriere;
Il Consiglio direttivo, delibera all’unanimità che il primo rendiconto dell’Associazione si chiuda in data 31 dicembre 2013. Il presente Atto Costitutivo è valido nei rapporti tra l’Associazione "PADMAMATI" e tutte le società, privati, enti pubblici e privati, associazioni. Di seguito si trascrive lo Statuto dell’Associazione "PADMAMATI", che si compone di numero quindici articoli, quale parte integrante del presente Atto Costitutivo. Il presente atto sarà registrato all’Ufficio del Registro presso l’Agenzia delle Entrate di Udine. Tutte le spese del presente atto sono a carico esclusivo dell’Associazione.
Fatto, letto, sottoscritto ed approvato, alle ore 10:45 Torreano lì, 25/02/2013
PADMAMATI
STATUTO
Art. 1 – È costituita in Comune di Torreano (UD) un’associazione a tempo indeterminato e senza scopo di lucro denominata “PADMAMATI” per lo sviluppo della cultura della saggezza, informata ai valori di umanesimo universale, di cui la tradizione del buddhismo tibetano è espressione. Tale associazione è regolata dal presente statuto ed esplica la propria attività autonomamente sul territorio italiano e in accordo con altre realtà associative anche all'estero.
“PADMAMATI” è un’associazione a carattere non settario, apartitica e apolitica, fondata ed ispirata dalla visione e dalla pratica del Venerabile Lama Sogan Rinpoche Pema Lodoe, Fondatore e Direttore Spirituale del Centro, in seno al lignaggio del Longchen Nyingthik ed alla tradizione degli insegnamenti dello Dzogchen buddhista.
Art. 2 - “PADMAMATI”, attraverso la presentazione, divulgazione, sostegno e sviluppo del buddhismo tibetano e dei suoi valori e principi, ha lo scopo di realizzare la visione e la pratica del Maestro fondatore ed ispiratore Venerabile Lama Sogan Rinpoche Pema Lodoe, attuandole secondo le sue indicazioni nel rispetto di tutte le tradizioni della Dottrina Buddhista in tutte le loro articolazioni; ha, inoltre, lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura della saggezza, informata ai valori di umanesimo universale, di cui la tradizione del Buddhismo Tibetano è espressione, attraverso la traduzione, pubblicazione, distribuzione e divulgazione di testi e di opere artistiche appartenenti alla tradizione Buddhista e non solo, nel rispetto di criteri di scelta editoriale consoni alle indicazioni del Maestro Fondatore e nel solco dei valori sopra citati.
Art. 3 - Nel perseguimento dello scopo associativo “PADMAMATI” esplica le seguenti attività di:
a) traduzioni, pubblicazioni, anche periodiche e divulgazione di testi, di dispense, di materiale audio e video, e qualsiasi genere di materiale, attinenti alla tradizione del Buddhismo Tibetano o comunque, consoni ai valori sopra citati. Nell’esercitare tale attività potrà essere utilizzato ogni mezzo messo a disposizione dall’attuale tecnologia (supporti cartacei, elettronici etc.);
b) sviluppo di collaborazione in progetti comuni, in seno alla tradizione del Buddhismo Tibetano o, in generale, con centri di impegno spirituale, come pure con istituzioni culturali su argomenti di interesse condiviso.
e) promozione di studi ed iniziative varie, al fine di perseguire gli scopi di umanesimo universale di cui si fa portatrice;
f) organizzazione di ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo statutario.
Art. 4 - “PADMAMATI” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I Soci si suddividono in: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari.
Sono soci fondatori dell’associazione “PADMAMATI” le persone fisiche maggiorenni, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico alla costituzione dell'Associazione.
Sono soci ordinari e soci sostenitori dell’associazione “PADMAMATI” le persone fisiche maggiorenni la cui domanda di adesione sia stata presentata ed accolta, secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo, dopo aver letto lo statuto e/o il regolamento di attuazione.
I soci fondatori sono indicati nell'atto costitutivo.
I soci fondatori, ordinari e sostenitori godono di elettorato attivo e passivo negli organi statutari.
I soci onorari dell’associazione “PADMAMATI” sono designati tali dal Consiglio Direttivo e non godono di elettorato attivo e passivo.
Il numero dei soci è illimitato, l'iscrizione è automaticamente rinnovata con il versamento della quota annuale.
La qualità di socio si perde automaticamente per decesso, dimissioni, morosità.
La perdita di qualità di socio per indegnità viene dichiarata e comunicata all'interessato dal Consiglio Direttivo a termini di statuto e/o di regolamento.
Si stabilisce una disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo la temporaneità della partecipazione, prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi sociali.
Si stabilisce espressamente la non trasmissibilità della quota associativa.
Art. 5 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
beni, immobili e mobili, contributi, donazioni e lasciti, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, ogni altro tipo di entrate, quali contributi specifici su iniziative da attuare e offerte versate dai soci.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo.
Le elargizioni in denaro, le donazioni, i lasciti, i contributi specifici e le offerte, comprese le offerte al Guru e ai Tre Gioielli, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 6 - L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo.
Il rendiconto consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile dell’anno successivo al quale fa riferimento.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato avente diritto di voto.
Art. 7 - Sono organi sociali dell’associazione “PADMAMATI”:
l'Assemblea dei Soci
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Tesoriere
Art. 8 - L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Alle adunanze dell’Assemblea possono partecipare senza diritto di voto i soci onorari.
Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea può essere altresì convocata su richiesta motivata e scritta da almeno un terzo dei soci fondatori, ordinari e sostenitori.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea o con mezzi idonei che garantiscano la ricezione della convocazione negli stessi termini.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 9 - L’Assemblea ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:
elegge il Consiglio Direttivo;
elegge il Tesoriere;
approva il bilancio consuntivo;
approva il bilancio preventivo;
approva i regolamenti interni;
ratifica gli incarichi occasionali a terzi e/o soci;
suggerisce, propone ed indica i progetti da perseguire.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente che viene affiancato dal Segretario, nominato nella riunione, i quali dovranno sottoscrivere il verbale della seduta. In deroga, l’Assemblea può delegare gli incarichi sopra evidenziati a persone al momento individuate preferibilmente tra tutte le categorie dei soci.
Art. 10 - Il Consiglio direttivo è composto da almeno tre membri, eletti dall’Assemblea fra i propri soci fondatori, ordinari e sostenitori. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica cinque anni.
Si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocato da:
il Presidente; da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: attuare le deliberazioni dell'Assemblea provvedendo agli aspetti operativi ed esecutivi delle stesse; predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea dei soci; formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; redigere il rendiconto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno solare; approvare il rendiconto preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci; Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale da conservare agli atti, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione nominato dai presenti.
Art. 11 - Il Presidente dura in carica cinque anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. In caso di suo impedimento temporaneo, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza all’interno del suo ambito.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi, rilasciare quietanze. Attribuisce specifiche deleghe od incarichi ai componenti del Consiglio Direttivo o ad altri soci e/o terzi con il fine del raggiungimento degli scopi statutari
Art. 12 - Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica cinque anni.
Cura la gestione della cassa e del Patrimonio sociale dell'Associazione, tiene contabilità, effettua le relative verifiche e riscontri, controlla la tenuta dei libri contabili, conserva il libro dei soci.
Art. 13 - Il Segretario, nominato dai presenti, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e ne redige il verbale. Le funzioni di Segretario possono essere delegate ad un membro del Consiglio Direttivo, ad un socio o ad un terzo, su approvazione a maggioranza dei presenti alla riunione.
Art. 14 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
L'Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe secondo le indicazioni fornite dal Venerabile Lama Sogan Rinpoche Pema Lodoe, Fondatore e Direttore Spirituale del Centro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15 - Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno, in prima istanza, presentate al Venerabile Lama Sogan Rinpoche Pema Lodoe, Fondatore e Direttore Spirituale del Centro.
Per eventuali fasi successive è competente il Foro di Udine. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni dell'Unione Europea od in subordine le norme del Codice Civile.